Indice
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Polizze Source Assicurazioni Assistenza Automatico
Le principali categorie di assicurazioneDa quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d’assicurazione:
l’assicurazione contro i danni – in essa rientrano i contratti con i quali l’assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
l’assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando:
sopraggiunge la morte dell’assicurato (assicurazione per il caso di morte);
l’assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell’assicurato (polizze miste).
Requisiti necessari del contratto di assicurazione
Palazzo delle Assicurazioni Generali, Firenze
Art. 1882. Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
è oneroso, l’assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l’incertezza dell’accadimento o non di un dato evento;
è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l’assicurato e l’assicuratore (Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266: la massima recita:
«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore».
«A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52, con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti cosiddetti “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto. L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i soggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l’impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato».
Funzione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d’assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all’assicurato l’indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell’assicurazione. Perché l’assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli “garantiti” dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell’indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all’assicurato, da un sinistro secondo il noto principio indennitario. Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:
Art. 1904. Interesse dell’assicurato. Il contratto d’assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
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Broker di assicurazione
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera
Un broker assicurativo (anche agente di assicurazione) vende, sollecita, o negozia l’assicurazione per il risarcimento. Le tre più grandi mediatori di assicurazione del mondo, per fatturato, sono Marsh & McLennan , Aon e Willis Group Holdings . [1]
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Contenuti
1 Scopo del broker assicurativi
2 di intermediazione assicurativa nel Regno Unito
3 Brokeraggio assicurativo negli Stati Uniti
4 Broker assicurativo vs agente negli Stati Uniti
5 Intermediari di assicurazione in Australia
6 Vedi anche
7 Riferimenti
8 Collegamenti esterni
Scopo del broker assicurativi
Broker e agenti sono la vendita al dettaglio lato di assicurazione. Alcuni assicuratori sottoscrivere un’assicurazione solo attraverso intermediari, che ottengono i dati grezzi da parte dei clienti laico e compilare i moduli complessi che gli assicuratori hanno bisogno al fine di valutare attentamente il rischio che si chiede di sottoscrivere. Alcune giurisdizioni hanno regole particolari su come le politiche devono essere stampati, assemblati e consegnati assicurati e intermediari sono responsabili di tali problemi di conformità.
Soprattutto, broker assicurativi assistere i potenziali assicurati con lo sviluppo di gestione del rischio di strategie appropriate per i loro profili di rischio. Lavorano con gli assicurati per scoprire che tipo di rischi che incontrano regolarmente, ed educare gli assicurati su ciò che le politiche sono disponibili per ogni tipo di rischio. Spesso, un assicurato può acquistare una polizza di regolare più specializzazioni o politiche supplementari per riempire esclusioni nella politica normale.
Intermediari di assicurazione possono anche aiutare gli assicurati di ottenere diversi livelli di eccesso / eccedenza linee politiche da diversi assicuratori oltre una politica primaria, e può lavorare attraverso scenari per la riduzione dei premi con franchigie o mancati auto-assicurati. Per la maggior parte degli individui, più livelli di copertura assicurativa sono inutili, ma sono una componente essenziale della gestione del rischio per le grandi imprese e gli individui ricchi. La ragione è che per grandi rischi (ad esempio, la ” caduta slip e il rischio di un rivenditore multinazionale con centinaia di negozi “), una sola politica potrebbe non essere disponibile per coprire l’intero rischio dal primo dollaro (o euro) della perdita subita .
Negli Stati Uniti, se un broker assicurativo aiuta gli assicurati di ottenere diversi livelli di politiche di linea in eccesso / eccedenza, quindi il broker assicurativo deve anche essere concesso in licenza come un eccesso di linee / avanzo broker.
Brokeraggio assicurativo nel Regno Unito
Broker assicurativo è diventato un termine regolamentare sotto le Insurance Brokers (Registration) Act del 1977 [2] , che è stato progettato per contrastare le pratiche fasulle delle imprese si tengono come mediatori, ma in realtà in qualità di rappresentante di una o più imprese di assicurazione favorite. Il termine ha ora alcuna definizione giuridica in seguito all’abrogazione della legge del 1977. La vendita di assicurazione generale è stata regolamentata dalla Financial Services Authority dal 14 gennaio 2005. Qualsiasi persona o impresa autorizzata dalla Financial Services Authority può ora definirsi un broker assicurativo.
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Franchigia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Per franchigia si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. È quindi un importo che si può conoscere prima dell’evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità è nota solo dopo aver quantificato il danno.
Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione.
Programma Gestione Polizze Assicurative
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Indice
1 L’opinione tradizionale
2 Il linguaggio assicurativo
3 Franchigia assoluta e relativa
4 La particolare disciplina in tema di r.c.a.
5 Etimologia e altri significati
6 Voci correlate
7 Altri progetti
L’opinione tradizionale
Anche se ormai si parla fungibilmente di “franchigia” o “scoperto”, in realtà l’opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al premio ovvero in relazione al danno stimato, naturalmente a seconda delle condizioni di polizza; laddove – tecnicamente – sarebbe corretto parlare di “scoperto” soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).
Il linguaggio assicurativo
Nel linguaggio assicurativo, si intende per “franchigia” un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell’assicurato o che l’assicurato si impegna a corrispondere all’assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa). Si indica, invece, col termine di “scoperto” quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché “non coperta” (ad es.: “nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%” significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l’assicuratore detrarrà il 10% – ovvero 1.200 euro – corrispondendo all’assicurato 10.800 euro.)
Franchigia assoluta e relativa
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma – se esso risulta superato – l’indennizzo è pieno.
Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell’ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.
Ovviamente l’assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia “assoluta” o “relativa”.
La particolare disciplina in tema di r.c.a.
È interessante notare che – per effetto dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che – in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) – avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s’intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.
Dal 01/01/2006, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, il cosiddetto Nuovo Codice delle Assicurazioni private, la legge n. 990 del 1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti.
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell’ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.
Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
Etimologia e altri significati
La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell’italiano letterario.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Porto Franco (economia).
In tempi più recenti, ha indicato l’esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.
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Premio assicurativo
Il premio assicurativo è la prestazione dovuta dal contraente assicurato al contraente assicuratore nell’ambito di un contratto di assicurazione.
Si considera riferito all’anno ed è dovuto per intero, anche se solitamente nella pratica viene frazionato in rate.
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Nel gergo tecnico delle assicurazioni è anche chiamato premio lordo in quanto è la somma tra il premio netto (ovvero il costo netto della copertura del rischio) e i vari “caricamenti”, come per esempio i costi di acquisizione delle polizze e di gestione della compagnia per la liquidazione dei danni [1]
L’entità del premio assicurativo dipende soprattutto dalla probabilità che un determinato evento (sinistro) si verifichi; per calcolare questa probabilità ci si serve di numerosi elementi, tra cui apposite rilevazioni statistiche. Inoltre l’assicurato deve fornire all’assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.
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La Alleanza Assicurazioni (conosciuta anche solo come Alleanza) era una compagnia assicuratrice con sede legale a Milano. Era molto presente in Italia, soprattutto nel mercato Vita. Fa parte del gruppo Assicurazioni Generali, che controllava tramite essa diverse società, tra cui Intesa Vita (joint venture con Intesa Sanpaolo), la Finagen, l’Agricola San Giorgio.Indice
Programma Software Gestione Polizze Assicurative
1 Organigramma (dal 7 maggio 2008)
2 Storia
3 L’incorporazione in Assicurazioni Generali
4 Collegamenti esterni
Organigramma (dal 7 maggio 2008)
Presidente della società era Amato Luigi Molinari, mentre i due direttori generali erano Luigi Rizzuti (commerciale) e Sandro Panizza (finanziario).
Storia
Fondata a Genova nel 1898 da Evan Mackenzie, dalla città ligure ha ereditato il suo simbolo (San Giorgio con il drago). Agli inizi del Novecento è stata la prima compagnia a dare possibilità di lavoro alle donne. Fin dall’inizio il ramo vita ha rappresentato il principale investimento della società. Nel 1912, proprio quando la realtà aziendale si stava dimostrando solida e affidabile, con il raggiungimento di un portafoglio di 13.000 contratti e di un capitale di 130.000.000 di lire, il governo Giolitti procede alla nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita e, come tutte le imprese attive nel settore, anche Alleanza Assicurazioni è costretta a cedere il ramo vita all’INA; la concorrenza viene reintrodotta nel 1923 e Alleanza è rifondata come società operante solo nel ramo vita. Il 1934 è l’anno dell’acquisizione da parte di Generali e dell’inizio della direzione di Mario Gasbarri, che la guiderà fino al 1978. Nell’immediato dopoguerra Alleanza deve fronteggiare la ripresa dopo gli anni della Seconda guerra mondiale; c’è la crescita, favorita dallo sviluppo consistente del mercato delle polizze popolari e continuerà a crescere anche negli anni cinquanta e sessanta. Nel 1971 è quotata alla Borsa di Milano. Negli anni novanta sotto la presidenza di Alfonso Desiata alleanza consolida la sua leadership nel ramo vita e inizia a distribuire prodotti Bancassurance tramite gli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto. Dal 1998 si sono avvicendati al vertice: Sandro Salvati, presidente e amministratore delegato (1998-2004), e Amato Luigi Molinari, presidente (26 gennaio 2005).
L’incorporazione in Assicurazioni Generali
Nel febbraio 2009 è partita l’operazione che prevede la fusione per incorporazione di Alleanza in Generali (insieme a Toro Assicurazioni), avvenuta ufficialmente nel mese di ottobre, con conseguente conferimento delle attività assicurative di Alleanza e Toro in una nuova società controllata interamente da Generali denominata Alleanza Toro S.p.A.. Si trasferiscono in essa le riserve tecniche, gli attivi patrimoniali a copertura delle stesse, ed ulteriori elementi dell’attivo di Alleanza e Toro idonei a garantire la copertura di solvibilità. Il rapporto di concambio è stato fissato in n. 0,33 azioni ordinarie di Generali per ogni azione ordinaria di Alleanza. Gli azionisti di Alleanza quindi hanno ricevuto in cambio di ogni azione posseduta, con un valore nominale di 0,50 euro ciascuna, 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione da nominali di 1 euro ciascuna. Toro e Alleanza hanno conferito alla nuova società rispettivamente tutte le proprie attività assicurative e un ramo della sua attività.
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Il contratto in generale, nozioneIl contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale).
A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato.
L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente.
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Contratto.
invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc.
Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo.
In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.
Il termine
Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del favor debitoris), cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.
La solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l’art. 1294 Codice civile.
La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l’obbligazione è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.
Contratto condizionale
L’art. 1353 del Codice civile consente alle parti di subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di efficacia del negozio giuridico.
In linea di massima, la disciplina dettata per la condizione volontaria è applicabile alla condizione legale.
La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione, che costituisce una condizione implicita del negozio, giacché, pur non essendo espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso; difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del negozio giuridico.
L’esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi: il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto.
La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso l’annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, determinando la mancanza del presupposto oggettivo uno squilibrio nell’assetto degli interessi delle parti.
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