Indice
- Garanzie Chimpsoft Programma Provvigioni Garanzie
- Programma Chimpsoft Broker Sicurezza Multiruolo Backup
- Programma Chimpsoft Excel Software Broker Plurimandatario Coperture Assicurazioni
- Programma Chimpsoft Rendiconti Insurance Polizze
- Programma Chimpsoft Pdf Clienti Gestione
- Programma Chimpsoft Privacy Facile Programma Gestione
Garanzie Chimpsoft Programma Provvigioni Garanzie
Garanzia
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
La garanzia consiste nella tutela delle esigenze economiche di un soggetto. Essa può anche essere rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito).
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Indice
1 Storia
1.1 Diritto romano
2 In Italia
3 Tipi di garanzia
3.1 Garanzie reali
3.2 Garanzie personali
3.3 Garanzie improprie
4 Il contratto autonomo di garanzia
5 Varie figure di contratto autonomo di garanzia
6 Forme tipiche e specifiche di garanzia
6.1 Garanzia sui beni di consumo
7 Voci correlate
8 Altri progetti
Storia
Diritto romano
La garanzia come istituto giuridico era già contemplata dal diritto romano: la più antica figura di garanzia personale era data dalla sponsio, che si compiva verbis e garantiva soltanto le obligationes contratte verbis. Doveva dapprima essere prestata subito dopo la promissio del debitore principale, intervenendo lo sponsor, quale adpromissor, accanto al promissor (con il regime della solidarietà elettiva passiva). La sponsio era riservata ai cittadini Romani e si estingueva con la morte dello sponsor. Una lex Publilia stabilì che contro il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato quanto pagato al creditore, lo sponsor, per il rimborso, avrebbe avuto la legis actio per manus iniectionem pro iudicato. Venuta meno quest’ultima si poté agire, sempre ex lege Publilia con l’actio depensi nella misura del simplum contro il convenuto che ammetteva, nella misura del duplum che lo negava.
Più recente era invece la ‘fidepromissio, una vera e propria stipulatio, fruibile da cives e peregrini, cui non fu estesa l’ actio depensi. A tutela dei garanti ci fu la Lex Furia de sponsu, che riguardò sponsiones e fidepromisiones prestate in territorio italico e stabilì che, trascorsi due anni dall’assunzione della garanzia, i garanti sarebbero stati liberati; con riguardo poi all’ipotesi di più sponsores o fidepromissores la stessa legge dispose che la prestazione potesse dividersi tra loro in parti uguali talché ciascuno assolvesse una parte soltanto (beneficium divisionis).
Sul finire della repubblica venne riconosciuta la fideiussio, una stipulatio accessibile a cives e non cives, senza limiti di tempo. In questo caso le obligationes passavano agli eredi anche dal lato passivo. Con la fideiussione potevano essere garantite anche obbligazioni non contratte verbis. A essa non si applicarono le due leggi citate precedentemente, ma con l’ epistula divi Hadriani la prestazione fu resa divisibile tra più fideiussori dello stesso credito.
Se dunque in favore del fidepromissor e del fideiussor non fu mai prevista alcuna specifica azione di regresso, è anche vero che il rapporto del debitore principale veniva generalmente inquadrato nel mandato. E l’actio mandati contraria assumeva in sostanza la funzione di regresso. Si fece però ricorso anche ad altro espediente. Al garante che si fosse detto pronto a pagare prima della litis contestatio, il creditore, nell’esigere la prestazione, avrebbe al contempo ceduto l’azione contro il debitore principale. L’operazione non era senza difficoltà dato che con l’adempimento l’obbligazione si sarebbe estinta, con la conseguenza che il creditore non avrebbe più avuto nulla da cedere. Il pagamento che il garante effettuava non fu allora considerato quale solutio ma quale pagamento di un prezzo per la vendita del credito; di qui la sussistenza del credito stesso e la possibilità della cessione.
Erano nulle:
le garanzie prestate per importi superiori al debito, ma valide se prestate per meno
Il creditore avrebbe potuto agire una volta sola o contro il garante o contro il debitore principale, dato che con la litis contestatio l’obbligazione si estingueva per tutti. Di qui la cura del creditore di agire contro il più solvibile.
stipulatio, la quale -per il suo carattere astratto- si adattava a varie applicazioni e consentiva anche la nascita di obblighi di garanzia. l’adpromissor (promittente) poteva obbligarsi a varie prestazioni, tra cui quella di garanzia: rispondendo alla formale domanda del creditore, contestualmente al debitore principale, veniva a questi equiparato.
In epoca preclassica, sorsero le tipiche obbligazioni di garanzia: sponsio e fideipromissio: la prima era riservata ai cives, la seconda estesa ai peregrini. Alcune leggi di età repubblicana disposero dei limiti agli obblighi del garante: la lex Cornelia proibiva al debitore di garantire lo stesso creditore entro un anno per oltre 20.000 sesterzi.
Quando la sponsio e la fideipromissio caddero in disuso, si affermò la fideiussio, che faceva sorgere obblighi di durata indeterminata (sponsio e fideipromissio avevano durata massima biennale, poi si estinguevano), erano trasmissibili agli eredi (sponsio e fideipromissio si estinguevano con la morte del garante) e potevano riferirsi a qualsiasi tipo di obbligazioni.
Dalla fideiussione derivò il mandato di credito, strutturato come una obligatio verbis e condizionato alla nascita di una obbligazione principale. Nel diritto giustinianeo ci fu l’espressa equiparazione del mandato di credito alla fideiussione per quanto riguarda i beneficia che fino a tale epoca non spettavano (beneficium divisionis, beneficium cedendarum actionum, beneficium excussionis).
Una garanzia un po’ particolare era il vadimonio, promessa solenne fatta dal convenuto di presentarsi davanti al giudice, in un determinato giorno; i garanti (detti vades) in questo caso rispondevano dell’effettiva presentazione.
In Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste fondamentalmente due tipi di garanzia: una convenzionale ed una legale. La prima è quella che trova fondamento in un contratto, nel quale le parti trasfondono le loro volontà, la seconda, invece, è prevista specificamente dalle fattispecie di legge.
Il codice civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (art. 2784 ss. c.c.) e delle garanzie personali (1936 ss., 1943 I co. c.c.).
Le garanzie che il nostro sistema giuridico mette a disposizione sono caratterizzate dal principio di tipicità. In altre parole, esse sono tipiche e tassativamente previste dalla legge per ciò che concerne la loro forma e le regole che ne stanno alla base, mentre il contenuto patrimoniale è demandato alla libera volontà delle parti.
La tipicità delle garanzie risponde a finalità generali di tutela dei terzi, con particolare riferimento al principio di responsabilità patrimoniale (artt. 2740 ss. c.c.). In particolare poi si vuole evitare il ricorso a forme di garanzie atipiche, lesive della libertà economica, -costituzionalmente tutelata dall’art. 41 Cost. – quali, ad esempio, il patto commissorio (art. 2744 c.c.), per il quale sussiste un divieto assoluto e imperativo.
Tipi di garanzia
Garanzie reali
Il concetto di garanzia reale, in forza del principio di tipicità anzidetto, è collegato indissolubilmente a quello di diritto reale. Le parti non possono dar vita a contratti che danno luogo a diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dal codice. La ragione di questa previsione risiede nella tutela del principio di libera circolazione dei beni e nella tutela dell’affidamento dei terzi. Il nostro sistema, infatti, prevede quali garanzie reali, ovvero insistenti su un bene, solo garanzie tipiche, le cui regole di funzionamento sono dettate dal codice. Fondamentalmente, i diritti reali di garanzia sono due: il pegno e l’ipoteca.
Garanzie personali
Il codice civile italiano vigente, richiamandosi al diritto romano, ha disciplinato la sola garanzia accessoria. Il contratto autonomo di garanzia non è disciplinato dal Codice nemmeno dopo la riforma avutasi con la legge n. 154 del 1992 concernente la fideiussione.
Il Codice conosce pertanto la garanzia personale accessoria, nel senso che il garante può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, e la fideiussione si estingue se si estingue il debito principale.
Esigenze della prassi, e in particolare i rapporti commerciali con le imprese di altri Stati, hanno fatto sorgere la cosiddetta garanzia autonoma, che mira a dare piena tutela al creditore garantito per superare i rischi della contrattazione, degli inadempimenti e del trasporto delle merci. Tale garanzia separa le sorti dell’obbligazione principale dall’obbligazione del garante, il quale è tenuto a pagare “a prima richiesta”.
Si pensi all’impresa italiana che concluda una vendita di merce da consegnare a un’altra impresa in un Paese dove vi è il rischio di una guerra civile, il rischio di nazionalizzazioni o un sistema giudiziario che sostanzialmente preclude la tutela nel caso di inadempimento del debitore.
Se la compravendita è fatta tramite titoli può essere utilizzata come forma di garanzia personale la conferma del credito
Garanzie improprie
Oltre alle forme di garanzie previste dalla legge e dal Codice civile, che di regola si accompagnano alle concessioni di credito, la pratica bancaria ne utilizza altre (cd. garanzie improprie o atipiche), sempre allo scopo di agevolare l’intervento creditizio.
Le garanzie improprie che trovano maggiore applicazione sono le seguenti:
la cessione del credito;
il mandato all’incasso;
la delegazione di pagamento;
la dichiarazione di unico azionista;
la lettera di gradimento (o lettera di patronage):
Il contratto autonomo di garanzia
Si ha contratto autonomo di garanzia (figura elaborata dal tedesco Rudolf Stammler con il nome di Garantievertrag) quando un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base a eccezioni relative all’obbligazione garantita cioè indipendentemente dalla validità o dall’esistenza di un’obbligazione garantita. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per la presenza della clausola di pagamento “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale (o di base)”, il cui scopo è di rompere il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale, tipico della fideiussione. Il più delle volte il contratto autonomo di garanzia è assorbito dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”, che impone al garante di eseguire la sua obbligazione a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, cioè senza tenere conto delle eventuali opposizioni dell’ordinante della garanzia.
In certi paesi la giurisprudenza e la dottrina confondono la clausola “senza sollevare eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto principale” con la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Tuttavia quest’ultima, senza altri elementi contrattuali, non ha per effetto di staccare la garanzia dall’obbligazione garantita, tant’è vero che la giurisprudenza di molti paesi, fra cui la Germania, riconosce la figura contrattuale della fideiussione a prima richiesta.
Varie figure di contratto autonomo di garanzia
Vi sono varie figure di contratto autonomo di garanzia.
Nella prassi più antica vi è la polizza fideiussoria, che ancora oggi dà luogo a vari problemi applicativi, perché alcuni la assimilano alla fideiussione, mentre altri ravvisano un particolare contratto di assicurazione del credito. La polizza fideiussoria è sorta dapprima nei rapporti tra privati e poi si è affermata per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione.
Altro contratto autonomo di garanzia è la fideiussione omnibus, che si ha quando il garante risponde per tutti i debiti “attuali e futuri” di un debitore principale, di solito in relazione all’esercizio di un’impresa. La riforma introdotta con la legge n. 154 del 1992 ha modificato l’articolo 1938 del Codice civile, disponendo che la fideiussione omnibus per crediti futuri deve contenere la previsione dell’importo massimo garantito.
Figura simmetrica è la performance bond, contratto con cui il garante risponde per una singola operazione commerciale (e non per tutti i debiti futuri come la fideiussione omnibus)).
In tutti i casi suddetti, manca l’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, ed è quindi una garanzia “astratta”, che a volte la giurisprudenza qualifica come contratti con causa di finanziamento, quindi contratti atipici, per i quali valgono senz’altro, e proprio in ragione della loro atipicità, i principi generali di buona fede e correttezza.
Forme tipiche e specifiche di garanzia
Garanzia sui beni di consumo
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, emanato ai sensi dell’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003 n. 229, estende una “garanzia di conformità” (art. 130 del Codice del consumo) della durata di 2 anni dalla consegna del bene (art. 132 del Codice del consumo) a tutti i prodotti venduti all’acquirente “consumatore” utilizzatore finale, definito come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Codice del consumo identifica nel venditore (e non più nel produttore) l’unico responsabile della riparazione (o il responsabile in via principale, in quanto anche la garanzia convenzionale o garanzia commerciale del produttore, è regolata dall’art. 130 del Codice del consumo). La “garanzia di conformità”, che riassume sia la garanzia per vizi e difetti, sia la garanzia di buon funzionamento, si applica direttamente e senza nessuna necessità di accettare condizioni contrattuali, che comunque non possono mai essere meno tutelanti delle condizioni di legge. Il venditore è tenuto a ritirare, senza alcuna spesa, il prodotto difettoso e ad assicurane la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine.
Per acquisti tra ditte, acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA, non si fa riferimento al Codice del consumo che definisce l’acquirente utilizzatore finale del bene come “consumatore“, cioè (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), ma si fa riferimento al Codice civile italiano che al libro quarto (delle obbligazioni) titolo III (dei singoli contratti) definisce l’acquirente utilizzatore finale come “compratore“, l’art. 1490 c.c regolamenta la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta, e l’art. 1495 c.c. definisce i termini di garanzia della durata di 1 anno dalla consegna del bene.
Pertanto, l’acquisto con fattura intestata a una ditta titolare di partita IVA dà diritto al “compratore” utilizzatore finale, a unm anno di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice civile italiano, mentre l’acquisto con scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura intestata al cliente titolare del solo codice fiscale dà diritto al “consumatore” utilizzatore finale, a 2 anni di garanzia su tutti i prodotti, e la normativa di riferimento è il Codice del consumo.
Voci correlate
Obbligazione (diritto)
Bene (diritto)
Evizione
Clausola (diritto)
Return Merchandise Authorization
Guasto
Connessione garanzie broker polizze privacy facile
Documentazione programma programma gestione polizze
Chimpsoft connessione criptato broker polizze percentuali
Garanzie documentazione compagnie programma titoli pagamenti calendario
Programma Chimpsoft Broker Sicurezza Multiruolo Backup
L’articolo in esame disciplina la cosiddetta “coassicurazione indiretta “, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che l’assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l’onere della prova, non sono obbligati al risarcimento del danno. Perché sussista il dolo, è opinione comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte dell’assicurato, è sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare avviso all’assicuratore dell’esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del primo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli assicuratori ormai sono a conoscenza dell’esistenza di altri contratti, essi sono obbligati all’indennizzo secondo i rispettivi contratti. Nel terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione comune ritenere che l’assicurato vada incontro alle conseguenze dell’art. 1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell’art. 1915, valido in ogni caso. L’assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori) l’indennizzo, ma l’assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su tutti gli altri. Se l’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé, perciò ciascun assicuratore può provvedere separatamente dagli altri all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno. L’ultimo comma dell’articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest’interpretazione può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori, generalmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con l’inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che l’art. 1910 non rientra fra quelli previsti all’art. 1932 Codice Civile. Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell’adempimento dell’obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza di più contratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il momento dell’accadimento del sinistro.Le condizioni generali di assicurazione
Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall’assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece il risultato di un’elaborazione comune tra l’assicuratore e l’assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario.
Il mercato assicurativo e la teoria economica
Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l’area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta.
La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.
Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:
Reddito disponibile pari a w
Probabilità di incorrere in un evento negativo pari a Π
Danno in termini economici causato dall’evento negativo pari a d
All’individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:
Risarcimento in caso di evento negativo pari a q
Premio assicurativo pari a pq, dove p è compreso tra 0 ed 1. Il premio viene quindi considerato come una percentuale del risarcimento q.
Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d
Supponiamo due eventi possibili:
Evento 1: assenza dell’evento negativo.
Evento 2: presenza dell’evento negativo.
Nel primo caso, il reddito dell’individuo sarà pari a: W_1 = w - pq
Nel secondo caso, il reddito sarà pari a: W_2 = w - d + q - pq
Poiché l’individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che W_2 = w - pq = W_1 Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l’individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.
Dal punto di vista dell’impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:
L’impresa paga risarcimenti per \Pi n q
L’impresa incassa premi per p q n
Quindi p q n -( \Pi n q)
Il che significa che se Π = p, il bilancio dell’impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.
Connessione garanzie programma scadenze moderno assistenza broker report
Documentazione programma installazione assicurazioni programma rami gestione
Chimpsoft connessione software broker programma
Garanzie documentazione filtri assicurazioni programma preventivi
Programma Chimpsoft Excel Software Broker Plurimandatario Coperture Assicurazioni
Scoperto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
In campo assicurativo per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull’entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell’evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. In considerazione del fatto che il valore assoluto dello scoperto potrebbe raggiungere livelli molto importanti è consuetudine da parte delle Compagnie di porre un limite massimo. Analogamente viene posto anche un limite minimo che permette di mantenere a carico dell’Assicurato un valore congruo anche in caso di danni non particolarmente importanti. In ogni caso, il risultato che si vuole ottenere con l’applicazione di franchigie o scoperti è la diminuzione del costo medio del danno e/o della frequenza di danno.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
In campo bancario, nel caso in cui l’importo degli addebiti in conto corrente ecceda quello degli accrediti, il conto assume un saldo debitore per il cliente. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest’ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto. Lo scoperto di conto va distinto dallo sconfinamento che ricorre quando il c/c è assistito da un fido. Lo scoperto di conto ha carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito; il fido rappresenta una somma di denaro che la banca ha concesso al cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l’ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse). L’utilizzo del conto oltre il limite di fido genera lo sconfinamento di conto.
Connessione garanzie programma pec collaboratori software sinistri
Documentazione programma opensource calcolo assicurazioni
Chimpsoft connessione semplice multipostazione avvisi software risparmio
Garanzie documentazione mac assicurazioni assicurazioni
Programma Chimpsoft Rendiconti Insurance Polizze
Ciclomotore
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Piaggio Ciao, il ciclomotore italiano più diffuso
Il ciclomotore è un tipo di motociclo con bassa potenza e cilindrata che, per le sue caratteristiche, è guidabile con minimali requisiti autorizzativi.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Indice
1 Storia
2 Categorie
3 Norme di circolazione
4 Manutenzione e uso
4.1 Impianto frenante
4.2 Gli pneumatici
4.3 Fari, indicatori direzionali e catarifrangenti
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
Storia
Il ciclomotore è un veicolo usato in tutto il mondo e la cui invenzione viene fatta risalire all’azienda parigina Werner che ne depositò il brevetto il 7 gennaio 1897.
Il moderno ciclomotore è nato come evoluzione del bicimotore ed è generalmente destinato a un impiego utilitario o ludico, negli spostamenti brevi.
Fu a partire dagli anni sessanta che il ciclomotore conobbe una grande diffusione in tutta Europa.
Categorie
In Italia si possono guidare al compimento di 14 anni e solo dopo aver conseguito la Patente AM. Sono suddivisi in varie categorie:
Scooter: motoveicoli spesso piuttosto piccoli, maneggevoli e comodi, con massimo due posti a sedere. Le vecchie Piaggio Vespa 50 cm³ avevano un cambio manuale a tre o quattro marce, invece i moderni scooter odierni hanno un dispositivo di variazione automatica, che modifica il rapporto di trasmissione in base alla velocità.
Moto: motoveicoli sportivi, dall’aspetto di una vera moto, anche se più piccola. I posti a sedere sono 1 o 2, molto spesso hanno le marce. Tra loro si suddividono ulteriormente in “enduro“, “motocross“, “motard”, “sportive da strada”, ecc.
Tricicli leggeri: sono veicoli a tre ruote generalmente adibiti al trasporto di merci oltre ad avere un posto a sedere per il conducente e uno per il passeggero, aventi una cabina anteriore e un pianale di carico posteriore. Memorabile è la Piaggio Ape.
Quadricicli leggeri: hanno la forma di un’automobile in miniatura e sono solitamente a 2 posti per legge. Offrono maggiore comfort dei precedenti ma sono anche ingombranti e costosi. Nonostante siano classificati ciclomotori e volgarmente definiti “macchine cinquantine”, hanno un motore fino a 500 cm³ di cilindrata, ma ampiamente depotenziato. Come i moderni scooter hanno il cambio automatico, con tanto di folle e retromarcia.
Norme di circolazione
Un Demm Dick Dick del 1960
Il concetto giuridico di “ciclomotore” venne introdotto nel 1958 con il DPR 956/58 che per la prima volta ne determinava le caratteristiche tecniche, definendoli “veicoli a due o tre ruote” con limiti di cilindrata fino a 50 cm³, di peso del motore fino a 16 kg, di potenza fino a 1,5 CV e di velocità su strada piana fino a 40 km/h. I limiti relativi al peso del motore e alla potenza vennero abrogati nel 1987.
A partire dal 1992, secondo il codice della strada italiano, sono classificabili come ciclomotori i veicoli con:
motore di cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, mentre non ci sono limiti di cilindrata per motori termici di altro tipo o motori di altra natura, come i motori elettrici; devono comunque sia tutti quanti rispettare la potenza massima non superiore ai 4 kW;
velocità fino a 45 km/h.
Per circolare, i ciclomotori devono essere muniti di targa a 5 cifre (a 6 per le immatricolazioni successive al 1º luglio 2006), bollo, copertura assicurativa e libretto di circolazione, per i modelli immatricolati prima del 14 luglio 2006 la riconversione della targa da 5 a 6 numeri si deve effettuare entro il 12 febbraio 2012 con scadenze differenti a seconda della prima lettera del targhino[1], altrimenti non sarà possibile continuare la circolazione su strade pubbliche senza aver effettuato quest’aggiornamento[2]. Il conducente è tenuto ad indossare un casco di tipo omologato, così come l’eventuale passeggero.
Il sofisticato ciclomotore Aprilia RS 50
Possono essere omologati per 1 o 2 (nuovi dal 14 luglio 2006 o aggiornati con la targa a sei numeri) persone compreso il conducente e non è possibile trasportare persone al di fuori del numero consentito. Per poter guidare in 2 è necessario che il conducente sia maggiorenne e munito di patente di categoria AM o superiore e che il ciclomotore sia regolarmente omologato, munito di targa a sei cifre, mentre gli omologabili/aggiornabili devono rispettare l’Euro 1 o Euro 2 e generalmente sono prodotti dopo il 16 giugno 1999.
I ciclomotori possono circolare su quasi tutte le strade cittadine, tranne quelle extraurbane principali (superstrada), così come nelle autostrade e dove sia espressamente vietato, per esempio con cartello di divieto di transito oppure con limitazioni a determinate classi di cilindrata.
Un vecchio esemplare di bicimotore
I ciclomotori sono tenuti a rispettare in tutte le sue parti il codice della strada e la segnaletica.
Non possono circolare all’interno delle aree pedonali, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili.
Circolando su strada devono mantenersi nella parte destra della propria corsia, e non in mezzo alla strada. Tuttavia in città, a basse velocità, è consigliabile prendersi un certo spazio di manovra, al fine di evitare incidenti. Per esempio, fermi in colonna o percorrendo una rotonda, non lasciarsi affiancare da un’automobile per avere libertà di manovra.
Un ciclomotore deve essere sottoposto alla revisione 4 anni dopo l’acquisto e successivamente ogni 2 anni, esattamente come qualsiasi altro mezzo.
Il ciclomotore è l’unico mezzo per uso stradale a cui è consentito il parcheggio in seconda fila. (articolo 158 del Codice della Strada)
Manutenzione e uso
I ciclomotori solitamente richiedono poca manutenzione, ma alcuni aspetti sono importantissimi per la sicurezza stradale, un buon funzionamento e durata del veicolo. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alle operazioni che si eseguono sul veicolo, dato che possono seriamente compromettere sicurezza e buon funzionamento. Ricordare inoltre che determinate operazioni possono far decadere la garanzia.
Impianto frenante
I ciclomotori solitamente montano un disco davanti e dietro un altro disco oppure un tamburo. Nella produzione recente raramente vengono montati due tamburi, come avveniva su ciclomotori economici ed essenziali degli anni 1980. Nel caso dei freni a disco è necessario verificare il consumo delle pastiglie e il livello del liquido dei freni a intervalli di tempo non troppo distanti, e la manutenzione dell’impianto va eseguita “in proprio” solo se si è sicuri di ciò che si fa, altrimenti è bene lasciare il lavoro a un meccanico.
Per i tamburi controllare la tensione del filo e il consumo delle pastiglie con le stesse precauzioni del freno a disco.
Le leve non devono presentare giochi eccessivi (max 1 cm), devono essere regolate in modo da avere una tempestiva risposta dei freni, riuscire a bloccare a fondo il freno e non essere troppo dure da azionare.
Per frenare occorre portare in posizione di riposo l’acceleratore (in pratica non accelerare) e agire su entrambi i comandi dei freni evitando il bloccaggio delle ruote. Non frenate bruscamente finché non sarete consapevoli degli spazi necessari all’arresto e del comportamento del vostro ciclomotore.
La frenata diventa più pericolosa e difficile da gestire se il fondo stradale è ricoperto da ghiaia, sabbia, foglie, neve, ghiaccio, olio e acqua, quindi in questi casi è necessario moderare la velocità e prestare molta attenzione alle manovre, quindi non frenare intensamente. Molto importante, quando si affronta una curva, è frenare prima di imboccarla, e durante la curva non usare i freni, tanto meno uno solo, perché le possibilità di scivolare aumentano moltissimo.
La frenata di emergenza va eseguita utilizzando entrambi i freni, tuttavia senza esercitare troppa pressione sulle leve per evitare di “inchiodare”, ovvero bloccare le ruote, perché è il migliore dei modi per cadere. Spostare il proprio peso all’indietro e cercare di mantenere una traiettoria più stabile possibile. È importantissimo restare padroni di sé stessi, perché quando si è presi dal panico si tende a fare tutto con frenesia e violenza e quindi aumentano le possibilità di blocco e sbandamenti, con relativa caduta. Quindi, specialmente se si è inesperti, marciare a una velocità moderata in modo da potersi arrestare in sicurezza.
Gli pneumatici
Gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza di guida e la tenuta di strada poiché sono gli organi che vincolano il ciclomotore al suolo. Quindi la loro efficienza è importantissima perché consente il mantenimento della giusta traiettoria in curva, evitando le scivolate e contribuendo enormemente a una maggiore sicurezza in frenata. Quindi i propri pneumatici devono essere sottoposti a verifiche, osservandone lo stato, dalle quali si può dedurre la loro efficienza:
Gli pneumatici devono innanzitutto essere gonfiati alla pressione ideale;
Gli pneumatici che presentano lesioni sul battistrada o sui fianchi vanno sostituiti;
Gli pneumatici con battistrada consumato hanno una minore tenuta di strada.
Fari, indicatori direzionali e catarifrangenti
Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Fanale (veicoli stradali).
La sicurezza stradale non può trascurare i dispositivi di illuminazione, che permettono di vedere la strada, segnalare la propria presenza e indicare agli altri utenti della strada le nostre intenzioni:
luce di posizione
Anabbagliante
Abbagliante
I catarifrangenti servono a identificare il veicolo anche a luci spente, dato che si illumina sotto la luce diretta degli altri veicoli. È utile soprattutto di notte quando si lascia il veicolo parcheggiato al fine di evitare incidenti. Deve essere pulito e visibile.
Gli indicatori direzionali servono a indicare agli altri utenti la direzione che si intende prendere, la volontà di effettuare un sorpasso o accostare. Devono essere omologati, visibili e di colore arancione. Sono presenti sia anteriormente che posteriormente. l’intera copertura in plastica della lampadina deve essere arancione, oppure può essere trasparente, ma deve contenere una lampadina arancione.
È sconsigliabile avviare il ciclomotore con fari e indicatori direzionali attivati, in quanto assorbono molta elettricità, che deve invece essere concentrata sugli organi di accensione.
Connessione garanzie software provvigioni gestionale gestione
Documentazione programma assicurazioni produttori fax polizze software
Chimpsoft connessione pratiche email gestione
Garanzie documentazione assicurazioni personalizzato consulenti polizze windows
Programma Chimpsoft Pdf Clienti Gestione
Mezzo di trasporto
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Un mezzo di trasporto è ciò che serve per il trasferimento di persone, animali o cose, guidato o teleguidato dall’uomo.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Quando si parla di veicolo solitamente si intende la tipologia dei mezzi meccanici, cioè non mossi dalla forza animale.
Indice
1 Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
2 Classificazione dei mezzi di trasporto
2.1 Terrestri
2.1.1 Liberi
2.1.1.1 Animali
2.1.1.2 Veicoli
2.1.2 Su rotaia
2.1.2.1 Di superficie
2.1.2.2 Sotterranei
2.2 Navali
2.2.1 Di superficie
2.2.2 Subacquei
2.3 Aerei
2.4 Spaziali
3 Voci correlate
4 Altri progetti
Classificazione dei veicoli per ambiente di utilizzo
In base all’ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nelle seguenti quattro principali tipologie:
veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra;
veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell’acqua;
veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell’aria;
veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio.
In base all’uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nelle seguenti due principali tipologie:
veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile;
veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.
Sempre inerentemente all’ambiente in cui è destinato a muoversi, esiste anche una tipologia di veicolo destinato a muoversi in più di un ambiente: l’anfibio. Si tratta per lo più di veicoli destinati ad un uso militare in grado di muoversi sia sulla terra che nell’acqua (Veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.
Classificazione dei mezzi di trasporto
Un elefante utilizzato come mezzo di trasporto
Tricicli per le vie di Tianjin
Veicolo autosnodato
Trattore per uso agricolo
Milano: tram serie 1500
Una barca a vela trialbero
Un aeroplano civile in volo
Il lancio di uno Space Shuttle
Terrestri
Liberi
Animali
cavallo
cammello
elefante
animale da soma
Veicoli
carrozza
segway
bicicletta
tandem
velotaxi
taxi
ciclomotore
motoveicolo
motocicletta
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
mototrattore
autoveicolo
autovettura
automobile
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
autobus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
road train
trattore stradale
trattore agricolo
trattore d’artiglieria
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno
Su rotaia
Di superficie
treno
locomotiva
carrozza ferroviaria
carro ferroviario merci
tram
tram snodato
Translohr (tram su gomma con una rotaia)
funicolare
O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
funivia
slittovia
seggiovia
skilift
treno a levitazione magnetica
Sotterranei
metropolitana
Navali
Di superficie
aliscafo
barca a vela
canoa
imbarcazione
nave
traghetto
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
motozattera
Subacquei
sommergibile
batiscafo
sottomarino
Aerei
aeroplano o aereo
aerostato
aliante
deltaplano
dirigibile
elicottero
girocottero o autogiro
mongolfiera
pallone aerostatico
convertiplano
Spaziali
razzo
space shuttle
sonda spaziale
veicolo spaziale
Voci correlate
Meccanica (veicoli)
Trasporto pubblico
Lista di mezzi militari
Connessione garanzie sicuro multiutente broker polizze scansionare multimandatario
Documentazione programma automatico gestione reportistica intelligente amministrare polizze
Chimpsoft connessione rate gratis programma gestione promemoria
Garanzie documentazione garanzie broker polizze
Programma Chimpsoft Privacy Facile Programma Gestione
Incidente
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Con il termine incidente ci si riferisce ad un fatto che viene improvvisamente a interrompere il procedere regolare di un’azione; più precisamente si tratta di un fatto imprevedibile, che ha gravi conseguenze e non è intenzionale.
Programma Gestione Polizze Assicurative
CHIMP è la piattaforma software completa per la gestione delle polizze per i broker assicurativi e gli agenti plurimandatari.
Unfall A 99 Ludwigsfeld umgestuerzter Pferdeanhaenger 002.JPG
Indice
1 Etimologia
2 Significati
3 Voci correlate
4 Altri progetti
Etimologia
L’etimologia della parola va ricercata nel latino incidens, participio presente del verbo incidere “accadere, sopravvenire”.
Significati
Il termine è comunemente usato come equivalente di incidente fisico per indicare infortunio, disgrazia, sinistro (es: incidente domestico, incidente stradale, incidente aereo, incidente marittimo).
Può altresì indicare un incidente di percorso, cioè un evento o fatto casuale che, pur costituendo un momento negativo, una battuta d’arresto o un temporaneo ostacolo, sostanzialmente non cambia il regolare progresso di un’attività intrapresa.
L’incidente si colloca quindi come gravità tra il fatto accessorio o incidentale (in inglese incident) un evento casuale che turba il corso degli avvenimenti (non necessariamente in modo negativo, inclusi guasti e avarie di modesta rilevanza) e la catastrofe.
È altresì usato per indicare una disputa sorta inaspettatamente, durante una discussione, su un argomento secondario rispetto alla questione principale, oppure può riferirsi ad un deterioramento dei normali rapporti diplomatici tra due nazioni (incidente diplomatico).
Viene utilizzato talvolta per definire scontri fisici, tafferugli e problemi di ordine pubblico in generale.
In giurisprudenza il termine è stato impiegato per l’incidente probatorio.
Per analogie e differenze, si veda anche la voce sinistro in senso assicurativo.
Voci correlate
Incidente stradale
Incidente aereo
Incidente nucleare
Incidente fisico
Sinistro assicurativo
Incidente diplomatico
Connessione garanzie polizze criptato broker polizze
Documentazione programma percentuali compagnie programma titoli pagamenti
Chimpsoft connessione calendario broker sicurezza
Garanzie documentazione multiruolo backup programma scadenze moderno




